Art. 32.
(Fondo di assistenza per i finanzieri).
1. Il Fondo di assistenza per i finanzieri, istituito dalla legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, muta la propria denominazione in fondo di assistenza.
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2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo della polizia tributaria, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione del fondo di assistenza di cui al comma 1.
3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie alla legislazione vigente conseguenti alla nuova denominazione disposta ai sensi del comma 1.